Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185
"Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999
(Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche
comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per
oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore
nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente
una o pi�tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in
relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non
riferibili all'attivitàprofessionale eventualmente svolta;professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che
nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attivitàprofessionale;professionale; d)
tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la
conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle
tecniche contemplate dal presente decreto èriportato nell'allegato I;riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la
persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivitàprofessionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una oprofessionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o
pi�tecniche di comunicazione a distanza.tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si
applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco
indicativo dei quali e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o
locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle
telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad
altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima
della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve
ricevere le seguenti informazioni:
a) identitàdel fornitore e, in caso di contratti
che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;del fornitore e, in caso di contratti
che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del
servizio; c) prezzo
del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalitàdel pagamento, della consegna del
bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione
del contratto;del pagamento, della consegna del
bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione
del contratto; f)
esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalitàe tempi di restituzione o di ritiro
del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;e tempi di restituzione o di ritiro
del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di
comunicazione a distanza, quando ècalcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base; i)
durata della validitàdell'offerta e del prezzo;dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di
contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad
esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo
commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro
e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di
lealtàin materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili.in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identitàdel fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena didel fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullitàdel contratto.del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che
consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1
sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve
ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a
sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del
contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere
fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalitàdi esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi
di cui all'articolo 5, comma 2;di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi
di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore
a cui il consumatore puòpresentare reclami;presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e
sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso
di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica
soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione.
Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo
geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha
diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna
penalitàe senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi decorrente:e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da
parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti,
qualora ciòavvenga dopo la conclusione del contrattoavvenga dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa;' non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4, qualora ciòavvenga dopo la conclusione del contrattoavvenga dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il
fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il
termine per l'esercizio del diritto di recesso èdi tre mesi e decorre:di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da
parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto.
3. Salvo diverso accordo
tra le parti, il consumatore non puòesercitare il diritto di recesso
previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:esercitare il diritto di recesso
previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia
iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di
dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo èlegato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore nonlegato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non
èin grado di controllare;in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o
chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di
software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio,
entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo
geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La comunicazione puòessere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
48 ore successive.essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il
consumatore ètenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
fornitore o della persona da questi designata, secondo le moralità ed i
tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non
può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene.tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
fornitore o della persona da questi designata, secondo le moralità ed i
tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non
può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per
l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le
spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal
consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il
fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il
rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni
caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio,
oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto
da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base
ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende
risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore
eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai
precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo
concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il
credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha
conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità,
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore
deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al
fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da
parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene
o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1,
informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1,
e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il
pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi
prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 7.
E s c l u s i o n i
1. Gli articoli 3, 4, 5 e
il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari,
di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al
domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di
lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi
all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando
all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire
tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento
mediante carta ove cio' sia previsto tra le modalità di pagamento, da
comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del
presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento
riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un
terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al
consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la
fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata
risposta non significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono,
della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da
quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale,
possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente
decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in
contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente
decreto legislativo.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme
di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i
limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi
è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente
decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono
legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti
all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale
inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il
riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di
coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con
la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle
forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni pi� favorevoli per il
consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore
centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d):
stampati senza
indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore
(dispositivo automatico di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di
televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di
riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di
opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento
di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di
investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che
beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della
seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di
assicurazione e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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